STATUTO DELLA FONDAZIONE ITALIANA “ANGELO DELLA RICCIA”

Approvato con comunicazione della Prefettura di Firenze del 23 Giugno 2006

Capo I
Finalità della Fondazione e mezzi per attuarla

Art. 1
La Fondazione “Angelo Della Riccia”, con sede in Firenze, trae la sua origine dal testamento olografo dell’Ing. Angelo Della Riccia in data 11 Novembre 1937, pubblicato con verbale ai rogiti Spighi in data 8 Novembre 1938, registrato a Prato l’11 successivo al n. 470.
Il primo nucleo patrimoniale viene costituito dalla donazione del suo Fondatore di lire 5.270.000 successivamente incrementato dalla elargizione e dal lascito della Signora Marie Jacmin vedova Della Riccia, ammontanti nel complesso a lire 990.242.518.
Il rendiconto annuale di fine esercizio mette in evidenza l’entità del fondo patrimoniale dell’Ente.

Art. 2
La Fondazione ha lo scopo di incoraggiare e aiutare italiani studiosi di microfisica, desiderosi di compiere studi teorici o ricerche sperimentali nel campo della meccanica nucleare e sub-nucleare, atomica e molecolare, nonché delle radiazioni cosmiche.
Più particolarmente sono fini della Fondazione italiana :
a) incoraggiare giovani studiosi che dopo aver conseguito il dottorato
in Italia intendano recarsi in particolari Istituti esteri a proseguire le
loro ricerche;
b) aiutare quei giovani che ottenuta la laurea in Italia intendano
conseguire il dottorato di ricerca (Ph. D.) in una determinata
istituzione straniera.
E’ escluso che i proventi della Fondazione possano essere erogati in tutto o in parte a favore di altri Enti o Istituti creati o da crearsi.

Art. 3
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sulla base del reddito annuo del patrimonio dell’Ente, stabilisce l’ammontare annuo delle sovvenzioni il cui numero e singolo importo vengono proposti da apposito Comitato scientifico.
L’importo delle singole assegnazioni non potrà superare in entità il 10% (dieci per cento) dell’intera somma annua messa a disposizione per il raggiungimento dei fini dell’Ente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4
I candidati dovranno essere cittadini italiani, residenti in Italia ed aver fatto esplicita domanda di concorso.
In casi eccezionali, su designazione del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare sovvenzioni a studiosi particolarmente meritevoli, sempre nel campo della microfisica fondamentale, senza richiesta da parte di questi ultimi.

Art. 5
La sovvenzione ad uno stesso candidato potrà essere accordata fino a due volte ed in epoche diverse. Per coloro che intendono proseguire il dottorato di ricerca all’estero, il Comitato scientifico, ad unanimità dei voti, potrà concedere la sovvenzione una terza volta ; solamente per questi candidati potrà non essere richiesto il requisito della residenza in Italia previsto
dall’Art. 4, a partire dalla terza domanda di sovvenzione.

Art. 6
Qualora le borse, i sussidi, a fine di ciascun anno non fossero stati utilizzati in tutto od in parte dai rispettivi assegnatari e qualora i redditi della Fondazione maturati non fossero anno per anno integralmente distribuiti e rimanessero delle somme disponibili, gli importi relativi verranno accumulati e devoluti, su designazione del Consiglio di Amministrazione, ad Opere ed
Organizzazioni con finalità sociali, filantropiche ed assistenziali.

Art. 7
La Fondazione provvede ai suoi fini:
a) con le rendite patrimoniali;
b) con gli eventuali versamenti della Fondazione straniera “Angelo
Della Riccia”, avente sede a Glarona (Svizzera);
c) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Capo II
Del Consiglio di Amministrazione

Art. 8
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di tre Membri: il Presidente, l’Amministratore Delegato ed il Consigliere.
Ciascuno dei Membri avrà facoltà di designare, per il caso di morte o di impossibilità per qualunque ragione di attendere all’ amministrazione della Fondazione, un proprio successore nell’amministrazione medesima e nella rispettiva specifica funzione, scegliendolo tra persone di notoria competenza e che non abbiano, per un motivo qualsiasi, incompatibilità con la carica di
amministratore della Fondazione.
Uguali facoltà sono attribuite ai Membri che man mano subentreranno nella carica di amministratori.
Qualora manchi una nomina o la persona nominata non voglia o non possa accettare la carica, i posti con le rispettive funzioni diventeranno disponibili ed alla nomina provvederà il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, su designazione dei rimanenti Componenti il Consiglio di Amministrazione.
Tanto le designazioni dei successori che saranno fatte dai singoli membri del Consiglio, in base alle disposizioni di cui al 2° comma di questo articolo, quanto quelle avanzate dai rimanenti componenti del Consiglio di
Amministrazione nel caso previsto dal 4° comma dell’ articolo stesso,
dovranno essere poi sottoposte per la ratifica al Ministero dell’ Istruzione,
Università e Ricerca.

Art. 9
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, da tenersi a Firenze, sono ordinarie e straordinarie.
Le prime saranno tenute entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio annuale e per la ripartizione degli utili conseguiti ed entro il mese di novembre, per la ratifica dell’ operato del Comitato scientifico e per l’ assegnazione delle sovvenzioni e dei premi.
Le altre ogni qual volta lo richiederanno motivi di urgenza, sia su invito del Presidente, sia in seguito a domanda di altro membro del Consiglio di Amministrazione, sia per disposizioni dell’ Autorità governativa.


Art. 10
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l’intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per appello nominale ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
Per la validità delle adunanze non è computato chi avendovi interesse, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 11
I processi verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni, sono tenuti in apposito registro, sono stesi da un consigliere o da un segretario a ciò delegato volta per volta e sono firmati da tutti i membri del Consiglio intervenuti.
Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.
In ogni adunanza saranno ratificati e consacrati a verbale gli eventuali accordi epistolari presi fra tutti i componenti del Consiglio dopo la precedente seduta.

Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento, compila ed approva i bilanci, delibera l’ ammontare annuale delle sovvenzioni, assegna le sovvenzioni su proposta del Comitato scientifico, devolve somme ad Opere ed Organizzazioni con finalità sociali, filantropiche ed assistenziali.
Nella gestione delle attività patrimoniali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi alle norme a tal proposito impartite dal Fondatore nell’allegato al di lui testamento, come sopra pubblicato, sia per quanto concerne l’impiego di capitali, sia per quanto concerne la contabilità e la formazione dei bilanci.
Il Consiglio di Amministrazione, nella persona del suo Presidente, o di un suo delegato, assisterà alla seduta annuale del Comitato Scientifico.

Art. 13
I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e riceveranno per ciascuna seduta alla quale parteciperanno un onorario secondo quanto stabilito alla unanimità dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
Il consigliere avente le funzioni di Amministratore Delegato riceverà in più una indennità annua anche essa stabilita dal Consiglio.
Le suddette somme saranno annualmente soggette a rivalutazione in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT del costo della vita calcolato alla fine dell’ anno precedente la chiusura del bilancio.

CAPO III
Del Presidente e dell’ Amministratore Delegato

Art. 14
Il Presidente rappresenta la Fondazione in ogni atto civile, amministrativo e giudiziale; convoca e presiede le adunanze del Consiglio; prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.
Sempre nei casi di urgenza e quando non vi sia la possibilità di una sollecita riunione del Consiglio, il Presidente potrà, ove lo ritenga opportuno, prima
di valersi della facoltà concessagli dal precedente comma, consultare in forma epistolare i componenti del Consiglio; anche in tal caso i provvedimenti dovranno essere ratificati nella più prossima adunanza del Consiglio.
L’ Amministratore Delegato provvederà ad eseguire la decisione del Consiglio di Amministrazione e provvederà altresì ad emettere i mandati di pagamento sulla banca che farà il servizio di tesoreria della Fondazione.
La firma per la Fondazione e la rappresentanza della stessa di fronte a terzi spettano al Presidente e all’ Amministratore Delegato individualmente o a uno dei due in unione con l’ altro membro del Consiglio o con un eventuale procuratore che il Consiglio dovesse designare.
Il Consiglio comunque ha facoltà di designare un procuratore con potere di firma individuale per le esigenze di ordinaria amministrazione.

CAPO IV
Del Comitato Scientifico

Art. 15
Il Comitato Scientifico di cui all’ Art. 3 è composto da quattro membri permanenti e da tre variabili.
I successori de Membri permanenti saranno designati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca su richiesta del Consiglio di Amministrazione.
I quattro Membri permanenti, anno per anno, indicano i tre membri variabili, scegliendoli tra i titolari delle varie cattedre di Fisica di Università italiane.
Il Presidente della Fondazione, qualora uno dei membri variabili indicati non possa intervenire alla riunione del Comitato scientifico, ha facoltà di nominare un nuovo membro scelto fra i titolari di cattedre di Fisica come sopra.
Qualora la designazione dei membri non fosse stata compiuta dai membri permanenti entro il mese di Aprile di ciascun anno, la designazione stessa
sarà fatta dal Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca, su richiesta del
Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
Il Comitato scientifico si riunirà in Firenze una volta all’anno per l’espletamento dei lavori del concorso, al principio dell’ anno accademico e, comunque, di regola non oltre il 30 Novembre. Il Presidente del Comitato è il membro permanente con maggiore anzianità accademica.
Le deliberazioni, salvo i casi nei quali a norma del presente Statuto sia richiesta la unanimità, saranno prese a maggioranza.
Un verbale della seduta del Comitato scientifico sarà redatto dai membri e dovrà, in copia, essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione.
La riunione annuale dei membri del Comitato scientifico potrà essere preceduta da riunioni preparatorie alle quali parteciperanno un numero limitato di membri permanenti, riunioni aventi lo scopo di effettuare una istruttoria preliminare e facilitare le decisioni finali del Comitato.
Per ogni riunione sarà stilato un verbale dei lavori svolti, sottoscritto da partecipanti.

Art. 17
I componenti del Comitato scientifico, per ciascuna seduta alla quale parteciperanno, riceveranno oltre al rimborso delle spese sostenute, un onorario secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Anche ai partecipanti alle riunioni preparatorie sarà riconosciuto per ogni seduta un gettone di presenza che verrà anch’esso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso spese.
I suddetti onorari saranno annualmente soggetti a rivalutazione in misura corrispondente alla variazione dell’ indice ISTAT del costo della vita calcolato alla fine dell’ anno precedente le riunioni.

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 18
Con modifica proposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dalla Autorità Governativa, si potrà provvedere a quanto altro si renda necessario e opportuno per il regolare funzionamento della Fondazione e non formi già materia del presente Statuto o delle disposizioni testamentarie del Fondatore.

Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione trasmetterà alla Autorità Governativa per il deposito il conto annuale della gestione della Fondazione.